Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 21/10/1969 (Rv. 343526 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - SPENDITA DEL NOME DEL RAPPRESENTATO DA PARTE DEL PROCURATORE - NECESSITA - IMPIEGO DI FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - SPENDITA DEL NOME DEL RAPPRESENTATO DA PARTE DEL PROCURATORE - NECESSITA - IMPIEGO DI FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE*
In un atto compiuto in attuazione di un rapporto di rappresentanza la spendita del nome del 'dominus negotiì deve essere espressa ed univoca, ma non esige l'impiego di formule solenni, ne l'osservanza di un preciso rituale, avendo l'unica funzione di portare a conoscenza del destinatario della dichiarazione negoziale a quale soggetto questa e da riferirsi o nei suoi soli effetti (rapporti di rappresentanza strictu sensu) o nella sua stessa emanazione (rapporto organico). La volonta dell'autore di avvalersi del potere rappresentativo di cui e investito, specie nel caso di rapporto organico, puo essere esteriorizzata, oltre che con una dichiarazione tipica, con un qualsiasi comportamento univoco, idoneo a designare il soggetto, cui e riconducibile l'atto da lui compiuto. (V 1934-67 massima n 328885; 2686-67 massima n 330135; 302-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)