Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 30/05/1963 (Rv. 262163 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL TERZO DEGLI OBBLIGHI DEL CONCORDATO - PAGAMENTO DEI CREDITORI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL FALLIMENTO, NON AMMESSI AL PASSIVO - OBBLIGO DELL'ASSUNTORE.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL TERZO DEGLI OBBLIGHI DEL CONCORDATO - PAGAMENTO DEI CREDITORI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL FALLIMENTO, NON AMMESSI AL PASSIVO - OBBLIGO DELL'ASSUNTORE.*
L'assuntore del concordato fallimentare, cui sono state cedute le attivita del fallimento con liberazione immediata del debitore, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori anteriori all'apertura del fallimento, che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, di cui all'art 135 RD 16 marzo 1942, n 267.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)