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Sez. 5, Sentenza n. 2400 del 03/03/2000 (Rv. 534552 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Obblighi - Obbligo di pagamento dei crediti concorsuali non ammessi al passivo fallimentare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534552-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Invero, l'art. 135 della legge fall., escludendo che ai creditori concorsuali ma non concorrenti si estendano le garanzie date dai terzi, fa ritenere "a contrario" che la norma riceva invece applicazione nei riguardi dell'assuntore; inoltre, le disposizioni che regolano il concordato fallimentare parlano di terzo che "si accolla l'obbligo di adempiere il concordato" (art.124) e di assunzione da parte di un terzo degli "obblighi derivanti dal concordato" (art.137), tra i quali indubbiamente rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari (art.135). Invero, con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 124, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 135, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 137 com. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)