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Sez. L, Sentenza n. 10856 del 05/12/1996 (Rv. 501057 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Riferimento alla retribuzione contributiva - Assegno "ad personam" erogato per consentire il mantenimento del trattamento economico prima goduto - Computabilità.
Stato
decisa il 1996-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501057-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L., deve essere ricompreso nella retribuzione contributiva di cui all'art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152, computabile ai fini del calcolo della suddetta indennità, anche l'assegno "ad personam" erogato al dipendente in base ai sensi dell'art. 227 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 per consentirgli la conservazione del trattamento economico prima goduto (nella specie l'assegno era stato erogato dagli Ospedali Riuniti di Bergamo ad un proprio funzionario amministrativo per impedire che questi, a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo della Sanità recepito con d.P.R. n. 348 del 1983, percepisse un trattamento economico deteriore avendo maturato un livello retributivo superiore nell'ambito della pregressa normativa).

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 227, DPR 25/06/1983 num. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)