diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1217 del 29/01/2001 (Rv. 543525 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissione tributaria regionale - Impugnazione con ricorso per cassazione da parte di ufficio periferico anziché da parte del Ministero delle Finanze - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2001-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543525-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del Ministero delle Finanze sono privi di soggettività esterna, di legittimazione e di competenza in ordine al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze delle Commissioni tributarie, spettando la soggettività e la legittimazione unicamente al Ministero delle Finanze. Pertanto il ricorso per cassazione, proposto non da tale Ministero, ma dall'ufficio periferico, deve essere dichiarato inammissibile, senza che, al fine della ammissibilità, possa invocarsi il principio secondo cui, quando è lo Stato che si fa attore, non rileva se agisca in giudizio un ramo dell'amministrazione diverso da quello nelle cui attribuzioni ricade la materia controversa, valendo tale principio soltanto in caso di azioni e di gravami esperiti da organi statuali - ministeri - dotati di soggettività esterna e di competenza funzionale a rappresentare lo Stato in giudizio e non anche in situazioni di promovimento del giudizio ad opera di ufficio del tutto carente di dette soggettività e competenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)