Sez. 1, Sentenza n. 657 del 21/01/2000 (Rv. 533041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decisioni delle Commissioni Tributarie - Ricorso per cassazione - Disciplina ex D.Lgs. 546 del 1992 - Proposizione nei confronti dell' Ufficio distrettuale delle imposte dirette anziché del Ministero delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette anziché del ministero delle Finanze è inammissibile, in quanto non risulta notificato ad alcun legittimo contraddittore, essendo l'ufficio periferico di detto Ministero privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)