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Sez. 2, Sentenza n. 1997 del 13/10/1970 (Rv. 348065 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA - AZIENDA - TRASFERIMENTO DI CATEGORIA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348065-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA - AZIENDA - TRASFERIMENTO DI CATEGORIA - NECESSITA.*

In tema di assegni familiari, quando l' INPS assegna o trasferisce un'azienda in una delle categorie indicate nell'art 33 del tu approvato con DPR 30 maggio 1955, n 797, ora sostituito dall'art 6 della l 17 ottobre 1961, n 1038, la contestazione al riguardo insorta deve innanzitutto dirimersi in via amministrativa, e solo dopo l'espletamento del relativo procedimento puo proseguire in Sede contenziosa.*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 57 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 55, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)