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Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari

Testo vigente

Titolo II. Della Cassa unica per gli assegni familiari

Art. 48 Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278

1. Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

2. La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Art. 50 Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278

1. Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo,
determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,sentito il
Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad

2. Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro,
perseguano a norma di statuto finalita' di formazione professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro,
le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata dall'Ispettorato del
lavoro
.

3. Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una
quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 FEBBRAIO 1967, N. 36.

5. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.

Art. 54 Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54

1. Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

  1. a) il direttore generale della previdenza e della assistenza
    sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  2. b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

  3. c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
    rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

  4. d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna
delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente.

3. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare
esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.

4. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

5. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato
dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

6. Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per l'esame
dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno.

7. Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il
direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse
.

Art. 55 Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048

1. Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:

  1. 1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare;

  2. 2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

  3. 3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli
    assegni
    ;

  4. 4) esaminare i risultati annuali di gestione;

  5. 5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 56 Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278

1. Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

2. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari ....

Art. 57 Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479

1. Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.

Art. 58 Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, e' dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Spetta all'interessato l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.

3. Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata.

4. I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale.11

5. Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Titolo III. Norme particolari

Capo I. per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco

Art. 59 Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita' del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.

2. Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Art. 61 Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239

1. Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute.

Art. 63 Art. 2, 2° e 3° comma, L. 27 marzo 1952, n. 348

1. Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'art. 42 del presente testo unico in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonche' un elenco nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

2. Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Capo II. per l'agricoltura

Art. 65 L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B

1. Per l'agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:

  1. 1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese;

  2. 2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;

  3. 3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere e), d), e), f), dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 66 Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670

1. Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

  1. a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;

  2. b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l'anno.

Art. 67

1. Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attivita' agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonche' al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.