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Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 22/12/1987 (Rv. 456604 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO PER LA MANCANZA D'AZIONE DIRETTA DI QUESTO ULTIMO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO INCIDENTE AVVENUTO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE ECCEPIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456604-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO PER LA MANCANZA D'AZIONE DIRETTA DI QUESTO ULTIMO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO INCIDENTE AVVENUTO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE ECCEPIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO D'APPELLO.*

La deduzione con cui l'assicuratore convenuto in giudizio per la responsabilità civile dei danni da circolazione di veicoli a motore (o natanti) con riguardo ad incidente avvenuto in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, contesti la titolarità passiva del diritto al risarcimento del danneggiato per la Mancanza di Azione diretta di quest'ultimo nei suoi confronti, attiene al merito della controversia riguardando l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio ed essendo diretta ad ottenere il rigetto della pretesa avversaria, costituisce un'eccezione che può essere proposta per la prima volta in grado di appello. (V 3823/80, mass n 407670; (V 4606/79, mass n 401121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)