diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4606 del 08/08/1979 (Rv. 401121 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTINENTE ALLA REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA DEGLI OBBLIGHI INERENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE - DI TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401121-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTINENTE ALLA REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA DEGLI OBBLIGHI INERENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ESCLUSIONE - DI TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA.*

Mentre il difetto di legittimazione - attinente alla regolarita del contraddittorio e quindi alla insussistenza nel titolare del potere di promuovere un giudizio o del dovere di subirlo, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in lite - puo essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato o grado del processo, la questione relativa alla titolarita attiva o passiva del rapporto sostanziale, in quanto attinente al merito, non e rilevabile d'ufficio, e puo formare oggetto del normale controllo di legittimita, nei limiti propri dell'impugnazione per Cassazione e l'accertamento del giudice del merito sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso o sulla titolarita passiva del rapporto sostanziale in contesa si risolve in un giudizio di fatto che, se immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al Sindacato in Sede di legittimita. Pertanto, la questione circa la titolarita degli obblighi correlativi ad una pretesa fatta valere dall'attore in ordine ad un rapporto di lavoro subordinato integra un problema di titolarita passiva del rapporto controverso e non di legittimazione passiva. (V 3186/75, mass n 377297; (V 3607/68, mass n 336859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)