Sez. 3, Sentenza n. 23276 del 10/02/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 229941 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Genuinità - Nozione - Fattispecie formaggio "grana padano".
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE
In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto deve ritenersi non genuino il formaggio "grana padano"confezionato con latte termizzato in quanto tale procedura, non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l'altro, di distinguere il formaggio in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)