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Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 05/06/1998 Ud. (dep. 25/07/1998) Rv. 212038 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Genuinità - Nozione - Fattispecie: vino.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212038-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare: pertanto deve ritenersi non genuino il vino che non rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)