Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 04/10/1984 Ud. (dep. 21/03/1985) Rv. 168362 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA PER CIASCUN ILLECITO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA PER CIASCUN ILLECITO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
L'esigenza di determinare la pena che, in concreto, va riferita ad ogni singolo reato per cui viene pronunciata condanna, sussiste anche nell'ipotesi di applicazione del primo comma dell'art. 81 cod. pen.; tale esigenza trova il suo giuridico fondamento sia nella necessità di comparare, in concreto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., i risultati del cumulo giuridico con quelli del cumulo materiale, sia in quella di recuperare, ai fini della pena, l'autonomia delle singole violazioni ogni volta che ciò sarà utile o necessario per l'applicazione di norme (in materia di cause estintive, di misure di sicurezza di pene accessorie, etc.) relative a pene o a reati singolarmente considerati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)