Sez. 3, Sentenza n. 5750 del 03/04/1998 Ud. (dep. 15/05/1998) Rv. 210606 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Valutazione della sentenza ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una sentenza di condanna e i relativi effetti penali sono elencati espressamente nell'art. 445, commi primo e secondo, cod. proc. pen., sicché, qualora non sia diversamente disposto in maniera espressa, essa comporta gli effetti che le sono connaturali, e tra questi la necessità della sua valutazione al fine dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa a condanna per contravvenzione all'art. 5, lett. b, della legge n. 283 del 1962, seguita a tre sentenze di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. per il medesimo titolo di reato, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che tra gli effetti della sentenza di patteggiamento vi sia anche quello di cui alla lett. a) dell'art. 59, comma secondo, della legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)