Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 06/09/1968 (Rv. 335603 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE- POTERE DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE- POTERE DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI DECIDERE IL MERITO DELLA CAUSA - SUSSISTENZA.*
Soltanto alla Corte di Cassazione, che, dati i limiti del giudizio di legittimita, non puo riesaminare il merito delle cause nelle quali siano intervenute le sentenze portate al suo esame, e dal legislatore riconosciuto il potere di annullare tali sentenze sotto il profilo dei vizi di motivazione (insufficienza, Mancanza, contraddittorieta), affinche il giudice di rinvio possa nuovamente decidere la controversia riparando ai rilevati errores in procedendo. Non e invece concepibile un analogo potere del giudice di appello, che e ope legis dotato della assai piu ampia potesta di riesaminare funditus il merito della causa decisa in prime cure, sia pure entro i confini della devoluzione, e quindi di sostituire una propria motivazione a quella, eventualmente viziata, dei primi giudici, riformandone, anche totalmente la decisione. (V. 2418-66, massima n. 324676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)