Sez. 3, Sentenza n. 7773 del 25/03/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154953 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATI DI CONTRABBANDO A CONDOTTA VINCOLATA ED A CONDOTTA LIBERA - DIFFERENZE - CONTRABBANDO EXTRAISPETTIVO: ELUSIONE DI VISITA DOGANALE - CONTRABBANDO INTRAISPETTIVO: ELUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI DOGANIERI - ESTREMI.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATI DI CONTRABBANDO A CONDOTTA VINCOLATA ED A CONDOTTA LIBERA - DIFFERENZE - CONTRABBANDO EXTRAISPETTIVO: ELUSIONE DI VISITA DOGANALE - CONTRABBANDO INTRAISPETTIVO: ELUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI DOGANIERI - ESTREMI.*
La legge doganale prevede sia ipotesi tipiche di contrabbando a condotta vincolata, per la quale è descritta in maniera specifica l'attività omissiva e commissiva, assistite talvolta da presunzione iuris tantum di evasione del tributo, che una Forma più ampia e generica di contrabbando a condotta libera, costituita dal fatto di chiunque sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. Tale figura atipica di contrabbando si distingue nelle due forme di contrabbando extraispettivo, consistente nell'evitare la visita doganale, e di contrabbando intraispettivo, che ricorre quando la merce importata è presentata alla dogana, ma la presentazione viene compiuta con modalità ed artifici tali da eludere gli accertamenti dei doganieri: in tale caso la presentazione è soltanto apparente, perché non consente ai doganieri di accertare i quantitativi ed il valore della merce. (V mass n 145639; (Conf mass n 117826).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 97 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 107, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)