Sez. 3, Sentenza n. 11744 del 08/07/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174123 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - A CONDOTTA VINCOLATA ED A CONDOTTA LIBERA - DIFFERENZA - CONTRABBANDO INTRAISPETTIVO ED EXTRAISPETTIVO - NOZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - A CONDOTTA VINCOLATA ED A CONDOTTA LIBERA - DIFFERENZA - CONTRABBANDO INTRAISPETTIVO ED EXTRAISPETTIVO - NOZIONE.*
La legge doganale, oltre alle ipotesi tipiche di contrabbando a condotta vincolata, per la quale è descritta in maniera specifica l'attività omissiva e commissiva, assistite talvolta da presunzioni iuris tantum di evasione del tributo, prevede una Forma più ampia e generica di contrabbando a condotta libera, costituita dal fatto di chiunque sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti; da tale figura atipica del reato è possibile enucleare una Forma di contrabbando extraispettivo, consistente nell'evitare la visita doganale ed un'altra, intraispettivo, che ricorre quando la merce importata è presentata alla dogana, ma tale presentazione viene compiuta con modalità ed artifici elusivi dello accertamento dei doganieri. (Conf mass n 154953).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 97 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 107, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 107, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)