diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11461 del 06/09/2001 (Rv. 549183 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Versamento effettuato dal socio in base a mutuo oneroso - Ricavo o sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549183-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il versamento effettuato dal socio non a fondo perduto, né in conto capitale, ma in base a mutuo oneroso e, quindi, con diritto alla restituzione della somma prestata ed agli interessi, non rientra tra i ricavi o le sopravvenienze attive, perché non integra un profitto, ma un mero conseguimento di liquidità con obbligo di restituzione e, pertanto, non concorre alla determinazione del reddito d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)