Sez. 5, Sentenza n. 23782 del 20/11/2015 (Rv. 637512 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Finanziamento infruttifero del socio alla società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Distinzione tra finanziamento a titolo di mutuo o di conferimento - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'IRES, l'erogazione alla società di una somma da parte dei soci come finanziamento infruttifero non costituisce una sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento avviene a titolo di mutuo, l'obbligo di restituzione esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre, se avviene in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)