Sez. 3, Sentenza n. 12425 del 16/05/2008 (Rv. 603160 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Cantiere stradale - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Soggetto responsabile - Individuazione - Condizioni - Delimitazione e divieto di transito sull'area del cantiere - Appaltatore in via esclusiva - Permanente destinazione del bene all'uso precedente - Responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada - Sussistenza - Fondamento - Eventuale esercizio dell'azione di regresso dell'ente contro l'appaltatore - Ammissibilità - Fattispecie relativa a strada rimasta aperta al pubblico transito veicolare e pedonale.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell'ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell'obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all'adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell'ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall'insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell'appaltatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Strada art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)