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Sez. 3, Sentenza n. 25592 del 30/11/2011 (Rv. 620307 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Danni a terzi a causa di lavori stradali - Presupposto della responsabilità - Consegna dei lavori ex art. 1665 cod. civ. - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Insindacabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620307-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

In tema di appalto privato, l'appaltatore risponde nei confronti dei terzi per i danni verificatisi a causa dei lavori di manutenzione ovvero di rifacimento di un tratto di strada qualora, a prescindere dalla (eventuale) responsabilità concorrente dell'ente proprietario della strada e committente dei lavori, non abbia effettuato nei confronti di quest'ultimo la consegna ex art. 1665 cod. civ.. L'accertamento dell'avvenuta ricezione della consegna dell'opera da parte del committente rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)