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Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 20/01/1986 Ud. (dep. 06/06/1986) Rv. 173028 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI FONTE DI PROVA - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - DICHIARAZIONI SUCCESSIVE PROVENIENTI DALLA STESSA FONTE DI SEGNO OPPOSTO - RITENUTA INATTENDIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173028-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI FONTE DI PROVA - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - DICHIARAZIONI SUCCESSIVE PROVENIENTI DALLA STESSA FONTE DI SEGNO OPPOSTO - RITENUTA INATTENDIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*

In tema di chiamata di correo, pur seguita da ritrattazione processuale od extra processuale, non è inibito al giudice di merito di attribuire credibilità esclusiva alle originarie dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato e ciò alla stregua dei normali criteri di interpretazione e di valutazione delle fonti di prova, che ben possono essere identificate anche negli interrogatori dei protagonisti della vicenda criminosa: è, perciò, corretto disattendere dichiarazioni successive, provenienti dalla stessa fonte, ma di segno opposto, specie quando delle prime è possibile un oculato ed attento controllo con risultato positivo, mentre delle altre non può essere fatta verifica o peggio la verifica scopra facilmente l'interesse personale o processuale da cui hanno tratto origine.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)