Sez. 4, Sentenza n. 12676 del 03/08/1989 Ud. (dep. 20/09/1989) Rv. 182097 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONE DI PERSONA NON IMPUTATA NÈ INDIZIATA - NATURA - SUCCESSIVA INCRIMINAZIONE EX ARTT. 368 E 372 COD. PEN. - MANCANZA DI CONNESSIONE COI REATI ASCRITTI AD ALTRI IMPUTATI - EFFICACIA DELLE PREGRESSE DICHIARAZIONI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONE DI PERSONA NON IMPUTATA NÈ INDIZIATA - NATURA - SUCCESSIVA INCRIMINAZIONE EX ARTT. 368 E 372 COD. PEN. - MANCANZA DI CONNESSIONE COI REATI ASCRITTI AD ALTRI IMPUTATI - EFFICACIA DELLE PREGRESSE DICHIARAZIONI.*
In tema di valutazione delle prove, rettamente le dichiarazioni rese da persona che, al momento in cui venne sentita, non assumeva la qualità, formale e sostanziale, di imputato o di indiziato, per non essere emerso alcun elemento di responsabilità a suo carico in ordine ai fatti in indagine, sono considerate testimoniali; né la successiva incriminazione, a seguito di ritrattazione, per i reati di cui agli artt. 372 e 368 codice penale, può portare alla svalutazione delle dette dichiarazioni, come se provenissero da coimputato o imputato di reati connessi, se tali addebiti non sono connessi con i reati ascritti agli (altri) imputati, in relazione alla posizione dei quali le dichiarazioni (testimoniali) vengono utilizzate. (V mass n 179783; (V mass n 176577; (V mass n 173028 (per la ritrattazione); (Conf mass n 146155); ed ivi citate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)