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Sez. 1, Sentenza n. 26374 del 09/06/2005 Ud. (dep. 15/07/2005) Rv. 231854 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Inottemperanza all'ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Giustificato motivo - Nozione - Sottoposizione a terapia metadonica - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231854-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come introdotto dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, rileva, da un lato, l'accertamento in concreto delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonchè della volontarietà o meno della stessa; dall'altro, il giudizio di esigibilità dell'obbligo, che va condotto tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso. Ne consegue che la sottoposizione a terapia metadonica non può costituire di per sè elemento ostativo all'osservanza dell'obbligo impartito o circostanza tale da rendere inesigibile la condotta richiesta al soggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)