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Sez. 3, Ordinanza n. 34656 del 14/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005) Rv. 232076 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - TERMINI - IN GENERE | Ordinanza dibattimentale - Regressione del procedimento - Termini per l'impugnazione - Art. 585, comma secondo, lett.a) - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232076-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - TERMINI - IN GENERE

In tema di termini per impugnare, l'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., che, seppure dettata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del P.M. di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, di cui si denunciava l'abnormità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)