Sez. 6, Sentenza n. 2087 del 08/06/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 214679 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE | Ordinanze dibattimentali che determinano il regresso del procedimento - Termini per impugnare - Applicabilità dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. - Affermazione - Decorrenza - Applicabilità dell'art. 585, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. - Affermazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE
In tema di termini per impugnare, l'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinanza di cui si denunciava l'abnormità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)