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Sez. 1, Sentenza n. 15840 del 28/07/2015 (Rv. 636048 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Marchio - Dichiarazione di nullità - Carenza di novità e confondibilità con altro marchio preesistente - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636048-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

In tema di tutela dei segni distintivi dell'impresa, l'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullità e contraffazione del marchio stesso, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, laddove il marchio contenga tali riferimenti rispetto al prodotto contrassegnato. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo, per carenza di novità, il marchio "Venex" rispetto al marchio "Venus", accertando altresì la contraffazione fonetica e visiva per confondibilità dei due segni distintivi, destinati a contrassegnare prodotti analoghi offerti nel medesimo mercato per la eliminazione o la riduzione di modeste alterazioni fisiche o estetiche, senza che le differenze semantiche e concettuali, tra essi pur riscontrate, potessero considerarsi caratterizzanti, non essendo il marchio "Venus" universalmente noto come evocativo della bellezza, né avendo quello "Venex" un significato chiaro e determinato, così da essere generalmente comprensibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/10/2008 num. 95 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)