Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 28/01/2010 (Rv. 611399 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Confondibilità - Accertamento - Valutazione globale e sintetica - Necessità - Variazioni che non alterino il nucleo individualizzante del marchio forte - Sufficienza ad escludere la confusione - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 19, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)