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Sez. 3, Sentenza n. 2106 del 12/07/1974 (Rv. 370412 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE NEI CONFRONTI DEL TRASPORTATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370412-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE NEI CONFRONTI DEL TRASPORTATO - ESCLUSIONE.*

La presunzione di colpa ex art 2054 cod civ a carico del conducente e del proprietario del veicolo senza guida di rotaie non trova applicazione nei confronti della persona trasportata per mera cortesia, la quale - come ogni trasportato a qualsiasi titolo - non puo affatto assimilarsi, rispetto all'autore del danno, ai terzi estranei alla circolazione. (Conf 732'70, mass n 345983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)