Sez. 3, Sentenza n. 2106 del 12/07/1974 (Rv. 370412 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE NEI CONFRONTI DEL TRASPORTATO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTO DI CORTESIA - APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE NEI CONFRONTI DEL TRASPORTATO - ESCLUSIONE.*
La presunzione di colpa ex art 2054 cod civ a carico del conducente e del proprietario del veicolo senza guida di rotaie non trova applicazione nei confronti della persona trasportata per mera cortesia, la quale - come ogni trasportato a qualsiasi titolo - non puo affatto assimilarsi, rispetto all'autore del danno, ai terzi estranei alla circolazione. (Conf 732'70, mass n 345983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)