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Sez. 3, Sentenza n. 732 del 18/03/1970 (Rv. 345983 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTATO PER CORTESIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345983-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - TRASPORTATO PER CORTESIA - INAMMISSIBILITA.*

La presunzione di colpa ex art 2054 cod civ a carico del conducente e del proprietario del veicolo senza guida di rotaie non trova applicazione nei confronti della persona trasportata per mera cortesia, la quale - come ogni trasportato a qualsiasi titolo - non puo affatto assimilarsi, rispetto all'autore del danno, ai terzi estranei alla circolazione. (V 2367-69, massima n 341807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)