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Sez. 1, Sentenza n. 8312 del 19/06/2001 (Rv. 547568 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - CELEBRAZIONE | Effetti civili - Riconoscimento - Condizioni - Trascrizione dell'atto di matrimonio - Necessità - Nullità dell'atto di trascrizione - Conseguenze - Inefficacia civile del matrimonio - Dichiarazioni in ordine alla scelta del regime patrimoniale inserita nell'atto di matrimonio canonico - Inefficacia riflessa.
Stato
decisa il 2001-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547568-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - CELEBRAZIONE

La norma di cui all'art. 8 dell'accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel disporre che gli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, attribuisce alla detta trascrizione carattere di elemento essenziale per l'attribuzione di tali effetti, con la conseguenza che la nullità della trascrizione medesima (dovuta, nella specie, alla preesistenza, tra gli sposi, di altro matrimonio valido agli effetti civili) comporta l'inefficacia civile del matrimonio concordatario e la conseguente inefficacia "riflessa" delle eventuali convenzioni patrimoniali stipulate tra i coniugi ed inserite nell'atto di matrimonio canonico, per disposto dell'art. 8 citato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)