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Sez. L, Sentenza n. 3056 del 23/03/1998 (Rv. 513884 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Disciplina limitativa dei licenziamenti - Contestazione della qualifica ai fini dell'applicazione della medesima - Ammissibilità - Limiti - Nozione legale di dirigente - Requisiti - Autonomia delle decisioni - Assenza di dipendenza gerarchica - Necessità - Compatibilità con unità produttiva di modeste dimensioni - Sussistenza - Fattispecie relativa a direttore di filiale commerciale strutturalmente modesta.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513884-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE

La qualifica di dirigente riconosciuta dal datore di lavoro può essere utilmente contestata dal lavoratore al fine di conseguire l'applicazione della disciplina legale limitativa dei licenziamenti, dimostrando la non corrispondenza delle mansioni svolte a quelle della categoria dei dirigenti, e quindi il carattere meramente convenzionale della qualifica attribuita; a tal fine, ove non siano applicabili discipline contrattuali collettive (su cui peraltro prevale la nozione legale, se meno restrittiva), rileva la figura legale di dirigente, le cui funzioni sono caratterizzate dall'autonomia delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, fermo restando che la qualifica dirigenziale può configurarsi anche in riferimento a strutture imprenditoriali di modeste dimensioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'effettiva natura dirigenziale delle mansioni del ricorrente, che era stato preposto a filiali commerciali di limitata entità strutturale, con autonomia, entro direttive di carattere generale, nei rapporti con la clientela, nella determinazione dei prezzi e nella concessione di fidi, oltre che in significative iniziative relative agli aspetti organizzativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)