Sez. L, Sentenza n. 13387 del 18/12/1992 (Rv. 480043 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Impiegato privato - In genere (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni) | Appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia - Accertamento - Criteri - Rapporto regolato da contratti collettivi - Disciplina ex R.D.L. n. 1825 del 1925 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Accertamento alla stregua del contratto collettivo - Necessità - Sindacato di congruità delle clausole - Divieto - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Impiegato privato - In genere (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni)
Ai fini dell'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia i criteri di qualificazione contenuti nel R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 non sono applicabili quando il rapporto di lavoro sia regolato da contratti collettivi; in questo caso l'accertamento deve essere condotto alla stregua di tale disciplina (le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria), della quale non è sindacabile neppure la congruità, salvi i casi in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST., Legge 18/03/1926 num. 562 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)