Sez. L, Sentenza n. 17661 del 29/07/2009 (Rv. 609879 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Artt. 5 e 12 del c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000 - Indennità di esclusività - Spettanza - Condizioni - Esperienza professionale minima di cinque anni maturata al 31 dicembre 1999 senza soluzione di continuità - Possibilità di cumulare periodi di servizio non continuativi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di compensi spettanti al personale del servizio sanitario nazionale, l'art. 5 del c.c.n.l. per la dirigenza medico veterinaria 8 giugno 2000, in collegamento con il successivo art. 12, si interpreta nel senso che l'indennità di esclusività spetta ai dirigenti con l'esperienza professionale minima di cinque anni nel Servizio Sanitario Nazionale, maturata, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 1999, restando esclusa la possibilità di cumulare periodi di servizio non continuativi, pur di durata superiore al minimo contrattuale previsto per beneficiare dell'emolumento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 5, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 12, Contr. Coll. 12/07/2002
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)