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Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008 (Rv. 604295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria - Accordo integrativo del 12 luglio 2002 relativo all'indennità di esclusività - Esame diretto da parte del giudice di legittimità - Ammissibilità - Nozione contrattuale di "esperienza professionale" - Pregresso rapporto di lavoro autonomo a convenzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, benchè estraneo al comparto sanità e non avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di "esperienza professionale" dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, fornisce utili elementi interpretativi - autonomamente e direttamente interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ancorchè non abbiano formato oggetto di censure da parte del ricorrente - per ricomprendervi le attività maturate nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell'indennità di esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente l'esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del servizio sanitario nazionale, senza soluzioni di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998. Conseguentemente, il riferimento all'anzianità "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato" va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso nella nozione di "comparto", che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 5, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 12, Contr. Coll. 12/07/2002, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)