Sez. 3, Sentenza n. 1375 del 15/05/1973 (Rv. 364020 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROCURA IN MARGINE ALL'ATTO INTRODUTTIVO - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - FORMULE SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROCURA IN MARGINE ALL'ATTO INTRODUTTIVO - SUFFICIENZA.*
La procura speciale ad litem, salvo i requisiti formali prescritti dalla legge non richiede, per la sua validita sostanziale, l'adozione di formule fisse e prestabilite, essendo sufficiente che dall'atto risulti in modo non equivoco la volonta della parte di attribuire la rappresentanza al procuratore per il giudizio cui la procura si riferisce; volonta che deve essere accertata o ricostruita con l'uso dei consueti mezzi di interpretazione dei negozi. L'apposizione della procura in margine all'atto introduttivo del giudizio elimina ogni dubbio sull'effettiva volonta di attribuire il potere di rappresentanza al procuratore per il processo al quale l'atto contenente la procura e destinato a dar vita. (V 2346/71, mass n 353232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)