diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 20/07/1971 (Rv. 353232 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - FORMA SOLENNE - NON NECESSITA - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DELL'ATTO DI APPELLO DELLA PARTE O DEL PROCURATORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353232-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - FORMA SOLENNE - NON NECESSITA - SOTTOSCRIZIONE PERSONALE DELL'ATTO DI APPELLO DELLA PARTE O DEL PROCURATORE - SUFFICIENZA.*

Il rilascio della procura in calce o a margine dell'atto non richiede forme solenni o espressioni in termini tassativi, essendo sufficiente che sia deducibile la volonta di conferire ai difensori i relativi poteri o facolta. Pertanto la sottoscrizione personale della parte nell'atto di citazione o di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, puo valere, considerate tutte le circostanze, a significare rispettivamente la volonta di conferire la procura a compiere quello atto, e da parte del procuratore l'autenticazione della sottoscrizione del cliente e la sottoscrizione dell'atto in se.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)