Sez. 3, Ordinanza n. 34406 del 28/12/2025 (Rv. 677652-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni del fondo - Esperibilità dell'azione revocatoria - Condizioni - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI
In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)