Sez. 3, Sentenza n. 32146 del 12/12/2024 (Rv. 673161-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione forzata su beni costituiti in fondo patrimoniale - Limiti ex art. 170 c.c. - Onere probatorio del debitore - Contenuto - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale svolta personalmente dal coniuge - Sussistenza - Fondamento. FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)