Sez. 5, Sentenza n. 40488 del 28/05/2018 Ud. (dep. 12/09/2018) Rv. 273873 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Elemento psicologico - Dolo - Fine di scherzo - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
In tema di violenza privata, la condotta commessa "ioci causa" (nella specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un portafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere con la volontà, o l'accettazione del rischio, di determinare la lesione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente dell'agire, di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. (La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrilevanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del reato attuati dall'autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta potesse essere stata posta in essere per scherzo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)