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Sez. 2, Sentenza n. 11027 del 25/06/1991 Ud. (dep. 04/11/1991) Rv. 188495 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Elemento soggettivo (psicologico): dolo | Sottrazione di un oggetto "ioci causa" - Sussistenza del reato di furto - Esclusione - "Ratio" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188495-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Elemento soggettivo (psicologico): dolo

La sottrazione di un oggetto fatta con l'intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento "ioci causa" essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato. (Nella fattispecie l'imputato, nell'euforia dell'ultima notte dell'anno, impossessatosi di un estintore, prelevato dai locali di un condominio, si era portato davanti ad un bar dove, dopo aver scaricato l'intero carico in direzione di un gruppo di giovani, lo aveva abbandonato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)