diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4786 del 16/05/1994 (Rv. 486632 - 01)

Istruzione e scuole - Istruzione tecnica - Istituti tecnici (commerciali, nautici, minerari e per geometri) | Istituti Tecnici con obbligo di pagamento delle spese a carico della Provincia ex art. 144 lett. E) n. 1 T.U. legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934) - Istituti Tecnici Industriali - Inclusione - Nozione di "Istituto Tecnico" ex art. 1 n. 5 ed art. 9 legge n. 889 del 1931 - Rilevanza - Criteri classificatori dell'istruzione tecnica risultanti dal R.D. n. 1054 del 1923 (riforma Gentile) - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486632-01

Istruzione e scuole - Istruzione tecnica - Istituti tecnici (commerciali, nautici, minerari e per geometri)

Gli Istituti Tecnici Industriali rientrano tra gli "Istituti Tecnici" per i quali la Provincia è obbligata, a norma dell'art. 144, lett. E) n. 1 del T.U. legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934), a sostenere le spese, non solo per la disponibilità e l'attrezzatura dei locali (come disposto, invece, per gli "Istituti d'Istruzione tecnica" dalla lett. E) n. 3, art. cit.), ma anche quelle per personale di segreteria, assistenti, macchinisti, personale di servizio, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio (quali, nell'ipotesi, quelle per utenza telefonica, cancelleria e pulizia), dovendosi ritenere che il citato Testo Unico, nell'individuare i beneficiari degli obblighi finanziari dell'ente territoriale, abbia fatto riferimento alla nozione di "Istituto Tecnico" desumibile dall'art. 1, n. 5, e dall'art. 9 della legge n. 889 del 1931, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, non già ai criteri classificatori dell'istruzione tecnica risultanti dal R.D. n. 1054 del 1923 (cosiddetta riforma Gentile), da ritenersi incompatibili con le disposizioni della citata legge n. 889 del 1931.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1923 num. 1054, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 1, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 9, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)