Sez. 1, Sentenza n. 8720 del 22/10/1994 (Rv. 488232 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI) | Locali forniti dalla Provincia agli istituti tecnici statali - Art. 144, lett. E, del T.U. legge comunale e provinciale - Disciplina - Spese necessarie ad assicurare l'idoneità dei locali - Onere della Provincia - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI)
I locali che la Provincia è tenuta a fornire agli istituti tecnici statali, a norma dell'art. 144, lettera E, del T.U. legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934), devono essere idonei all'esercizio dell'attività didattica e, pertanto, accessibile da parte degli studenti di un determinato Comune, nel cui ambito i locali stessi devono di regola essere ubicati, salvo che precisi elementi di fatto - il cui accertamento in concreto è riservato al giudice del merito - consentano di ritenerli idonei anche se posti in un Comune diverso; con la conseguenza che la Provincia deve sostenere (o rimborsare) ogni spesa necessaria ad assicurare l'idoneità dei locali forniti (nella specie, quelle anticipate dall'istituto per il trasporto degli alunni alla palestra sita in altro comune), rientrando tali spese nella previsione dell'indicata norma, in forza di logica interpretazione della stessa, senza necessità del ricorso all'analogia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)