Sez. 4, Sentenza n. 794 del 09/05/1967 Ud. (dep. 28/07/1967) Rv. 105095 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - RETTIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - RETTIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - LEGITTIMITA.*
Le deficienze di motivazione alle quali la Corte di Cassazione non puo ovviare direttamente sono quelle che inficiano il procedimento attraverso il quale sono stati accertati i fatti assunti a base della decisione; rientra invece nei limiti del controllo di legittimita, ai sensi dell'art 538 cod proc pen, rettificare la configurazione giuridica dei fatti stessi, cosi come accertati dai giudici del merito in vista di una determinata qualificazione, inquadrandoli in una fattispecie normativa diversa, anche se col nuovo inquadramento rimanga eventualmente inutilizzato qualche apprezzamento non indissolubilmente legato, peraltro, al complesso dei fatti e della valutazione logica degli stessi. (V, sui limiti del Sindacato della Cassazione in ordine alla configurazione giuridica dei fatti, 104459, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)