Sez. 5, Sentenza n. 6870 del 01/04/2005 (Rv. 581503 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da un'adeguata motivazione e immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, le quali sono applicabili anche agli atti amministrativi (fattispecie relativa alla delibera di un'ente territoriale con la quale veniva conferita procura a resistere in giudizi la cui individuazione era controversa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)