Sez. L, Sentenza n. 6461 del 10/06/1993 (Rv. 482741 - 01)
Atti amministrativi - Interpretazione | Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al decreto del presidente della regione Puglia 22 dicembre 1973 in tema di diritto alle maggiori competenze accessorie unificate dei lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori.
Atti amministrativi - Interpretazione
L'interpretazione di un atto amministrativo è riservata al giudice del merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da un'adeguata motivazione e immune dalla violazione delle norme dettate per l'interpretazione dei contratti, le quali sono applicabili anche agli atti amministrativi. (Nella specie, con riguardo alla legge della Regione Puglia 29 gennaio 1976, n. 5, con cui è stato esteso ai lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori il trattamento previsto dal decreto del presidente della regione del 22 dicembre 1973, n. 2190, che rinviava alla disciplina collettiva per i lavoratori delle ferrovie calabro-lucane, ed alla successiva legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, che aveva fatto salve - nel disporre l'applicabilità della disciplina collettiva degli autoferrotranvieri F.E.N.I.T. - le posizioni normative ed economiche già acquisite, la S.C. ha confermato, in difetto di una valida censura in ordine all'interpretazione del citato decreto del 1973, l'impugnata sentenza che aveva riconosciuto ai lavoratori delle imprese predette il diritto alle maggiori competenze accessorie unificate previste dall'accordo aziendale per le ferrovie calabro-lucane del 24 giugno 1980, sul presupposto della natura formale, anziché materiale, del rinvio operato dal decreto medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge Reg. Puglia 29/01/1976 num. 5, Legge Reg. Puglia 23/06/1980 num. 79 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)