Sez. 6, Sentenza n. 25935 del 29/04/2025 Ud. (dep. 15/07/2025) Rv. 288315-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Gestione delle somme versate dal coniuge non affidatario al coniuge affidatario - Delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 1), cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall'art. 570, comma 2, n. 1), cod. pen., con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest'ultimo un diritto "iure proprio" su tali somme. (In motivazione la Corte ha precisato che anche quando l'obbligo di contribuzione venga specificamente definito, tale definizione non si traduce in un diritto di credito del minore e nemmeno nell'attribuzione al minore della titolarità della relativa somma dopo il suo versamento).
Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)