Sez. 6, Sentenza n. 1474 del 13/12/2023 Ud. (dep. 12/01/2024) Rv. 285887-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - Costituzione di parte civile dell'altro genitore - Legittimazione “iure proprio” - Sussistenza - Fondamento.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)