Sez. L, Sentenza n. 5910 del 24/05/1991 (Rv. 472365 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la prosecuzione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età - Spettanza agli autoferrotranvieri - Ex sentenza costituzionale n. 226 del 1990.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
La facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro (non oltre il sessantacinquesimo anno di età) prevista, in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima ed ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, dall'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modifiche, nella legge 26 febbraio 1982 n. 52, compete anche agli autoferrotranvieri, a seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale di detta norma pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 1990.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)