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Sez. 3, Sentenza n. 10798 del 23/09/1994 Ud. (dep. 20/10/1994) Rv. 200382 - 01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci | Condotta illecita descritta nell'art. 517 cod. pen. - Estremi: imitazione, anche generica, idonea a trarre in inganno il compratore - Fattispecie: segno distintivo dei "cani dalmati".
Stato
decisa il 1994-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200382-01

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Gli estremi della condotta illecita descritta nell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la S.C., nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo-costituito dai "cani dalmati" tratti dal noto film "La carica dei 101" - ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei "cani dalmati" non era stato concesso in esclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)